Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2161

Titolo edilizio – SCIA – Interventi in difformità – Poteri di vigilanza e repressione – Sussistenza – Responsabilità della P.A.

In materia edilizia, la presentazione della SCIA non determina il consolidamento della posizione del segnalante quando l’attività sia eseguita in difformità dal titolo abilitativo. In tali ipotesi, la PA conserva i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esercitabili senza limiti di decadenza o prescrizione, trattandosi di illeciti permanenti.

La SCIA non produce effetti abilitativi qualora difettino i presupposti sostanziali richiesti dalla legge o le dichiarazioni rese dall’interessato risultino non corrispondenti allo stato legittimato o alla disciplina urbanistica vigente. In tali casi, ai sensi dell’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 241, non si perfezionano gli effetti favorevoli della segnalazione.

La responsabilità della pubblica amministrazione per comportamento scorretto può configurarsi anche in presenza di un provvedimento finale legittimo, qualora la condotta tenuta nel corso del procedimento violi i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del privato.