Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1878

Permesso di costruire – Istanza – Silenzio assenso – Configurabilità e inconfigurabilità – Ipotesi applicative – Incompletezza – Soccorso istruttorio

Il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l’individuazione a priori dello stesso oggetto dell’istanza – con la precisazione che l’istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale.

Il silenzio assenso con riferimento al permesso di costruire non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza, come evincibile dell’art. 20 comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  (“t.u. edilizia”) come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, ovvero quando l’istanza è  priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, “inconfigurabile”, ma soltanto “incompleta” la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall’interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20, comma 1. In questi casi, l’amministrazione ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell’art. 20, e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma  il silenzio assenso.

Non si forma il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire – che si presenta come  “inconfigurabile strutturalmente” –  ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, col deposito di attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall’art. 20, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  (“t.u. edilizia”), che all’ultimo periodo riferisce l’asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto delle “norme relative all’efficienza energetica”. In siffatta ipotesi, non sorgendo l’obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto soccorso istruttorio.