Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2026, n. 824
Pianificazione urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica – Variante urbanistica semplificata – Effetti giuridici – Esclusione – Onere probatorio – Piani del traffico urbano ed extraurbano – Natura giuridica – Efficacia – Nuovi parcheggi
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 2, 12, comma 2, e 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico espropri), l’approvazione di un progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale integra la fattispecie della variante urbanistica ‘”semplificata” che produce un triplice effetto giuridico contestuale: la modifica dell’assetto urbanistico del territorio comunale, l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione sulle aree interessate, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare.
Ai fini dell’esclusione di una variante urbanistica dalla procedura di VAS o dallo screening di assoggettabilità, il ricorrente ha l’onere di allegare e comprovare in modo specifico le ragioni per cui l’intervento determinerebbe un impatto significativo sul territorio. In virtù della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, tesa alla tutela di specifiche situazioni giuridiche e non al ripristino della legalità astratta, il giudice non può accogliere censure formulate in modo generico o basate su fatti (quali l’entità delle modifiche agli standard urbanistici) non tempestivamente dedotti dalla parte, restando precluso il rilievo d’ufficio di profili di illegittimità o l’integrazione della domanda tramite le risultanze della verificazione che eccedano i motivi di ricorso.
L’annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità determina l’invalidità derivata di natura caducante (e non meramente viziante) dei successivi atti della procedura espropriativa, ivi compreso il decreto di esproprio, che ne viene automaticamente travolto senza necessità di un’autonoma impugnazione da parte del soggetto interessato.
Ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285/1992 (codice della Strada), i piani urbani del traffico e i piani per la viabilità extraurbana costituiscono strumenti di pianificazione volti al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e alla tutela ambientale. Tuttavia, essi non rivestono una necessaria efficacia prodromica né assumono carattere vincolante rispetto alla realizzazione di nuovi parcheggi.
