Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 23 gennaio 2026, n. 267
Procedimento amministrativo – Conclusione – Mero ritardo – Indennizzo – Potere sostitutivo – Istanza di attivazione – Termini – Perentorietà – Danno esistenziale – Criteri di accertamento – Disabilità – Ubi consistam – Quantum debeatur
Per ottenere l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell’art. 2-bis della l. n. 241/1990, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, a presentare istanza all’Amministrazione procedente perché questa la trasmetta tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’Amministrazione responsabile del ritardo.
Non è corretto procedere all’accertamento del danno esistenziale secondo parametri “di ordine tecnico-scientifico”, focalizzati sul nesso di causalità tra la mancanza degli interventi sanitari/riabilitativi ex art. 14 cit. ed il mancato o ritardato recupero del disabile.
Piuttosto l’ubi consistam di tale danno è il “depauperamento della vita” della persona con disabilità, che l’inerzia della P.A. ha provocato, con particolare riguardo alle sue espressioni sociali e relazionali, non potendo ritenersi idoneo a sopperire a tale mancanza, in quanto comunque frammentario e slegato da una programmazione unitaria e coordinata degli interventi assistenziali a favore del disabile, il supporto fornito autonomamente dai suoi familiari.
Quanto alla stima del quantum debeatur, deve ritenersi che possa procedersi in via equitativa.
