Consiglio di Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 656

Pianificazione urbanistica – Destinazione d’uso ad edificio di culto – Ente del Terzo Settore – Irrilevanza – Abuso edilizio – Ingiunzione di ripristino – Sospensione cautelare – Effetti giuridici – Rimessione all’Adunanza plenaria

In tema di destinazione d’uso di un immobile ad edificio di culto è irrilevante, ai fini dell’accertamento della sua legittimità sul piano urbanistico (anche nella prospettiva di verificare il rispetto di un eventuale ordine di rimessione in pristino emesso dall’amministrazione ed il prodursi del connesso effetto acquisitivo al patrimonio comunale), la circostanza che l’associazione proprietaria dello stesso sia iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore, in quanto lo speciale regime previsto dall’art. 71 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 trova applicazione con riguardo alle sole attività elencate all’art. 5 del medesimo d.lgs. n.117 del 2017 tra cui non rientra l’esercizio del culto.

È deferita all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto: “se l’emissione di un provvedimento giurisdizionale che sospenda in via cautelare gli effetti ovvero disponga l’annullamento di un’ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio comporti la mera sospensione del termine di novanta giorni per l’adempimento, decorso il quale il bene abusivo è acquistato di diritto al patrimonio del comune, ovvero comporti l’interruzione di tale termine, che riprende a decorrere per intero solo a seguito della definizione del giudizio con rigetto del ricorso del privato”.