Tar Sicilia, Catania, sez. III, 7 gennaio 2026, n. 40
Procedure ad evidenza pubblica – Raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori economici – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Valutazione cumulativa – Affidamento di servizi legali – Requisiti di “idoneità professionale” e di “capacità tecnico-professionale” – Clausole del bando ambigue o dubbie – Principio del favor partecipationis
Fra i principi generali del codice dei contratti pubblici in materia di raggruppamenti, quello della valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale è contenuto nell’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023. La norma richiamata stabilisce, infatti, al comma 11 che “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali”.
Detto principio deve, peraltro, ritenersi applicabile anche nel caso di affidamento di servizi legali in quanto compatibile con il carattere personale della professione forense – ricavabile dall’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012, secondo cui “l’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale” – nella misura in cui si tengano distinti i requisiti di “idoneità professionale”, i quali devono essere posseduti individualmente da ciascun componente, dai requisiti di “capacità tecnico-professionale” che possono essere per l’appunto posseduti cumulativamente dal raggruppamento (in tal senso si veda la delibera dell’ANAC n. 387 del 6 settembre 2023).
In materia di procedure di gara ad evidenza pubblica va garantito il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, occorre privilegiare l’esegesi che estende, per quanto possibile, la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che optare per una soluzione ermeneutica restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti.
In particolare, la previsione del possesso cumulativo dei requisiti di capacità risponde alla ratio di semplificazione dell’accesso al mercato degli appalti pubblici, in particolare per i piccoli e medi operatori economici, i giovani professionisti e le micro, piccole e medie imprese.
