Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 14
Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Natura giuridica – Ratio – Caratteri – Destinatari – Comunicazione di avvio del procedimento – Non necessarietà – SCIA – Poteri della p.a. – Istanza di accertamento della conformità – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Indicazione dell’area – Destinatari – Presupposto fattuale – Differenza dall’ordinanza di demolizione
In presenza di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e, inoltre, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, costituendo una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata. L’ordinanza di demolizione assume, infatti, i caratteri di una misura rigidamente ancorata a ben determinati presupposti in fatto e in diritto, al ricorrere dei quali va dunque emessa, senza necessità di evidenziare particolari ragioni di interesse pubblico a supporto, in prevalenza sull’eventuale contrario affidamento maturato in capo a privato, e senza che l’eventuale carenza procedimentale della mancata previa comunicazione di avvio del relativo procedimento possa condurre per ciò solo al suo annullamento, ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
L’art. 19 l.n. 241/1990 prevede un intervento della amministrazione unicamente a seguito della presentazione di una SCIA e per un periodo di tempo limitato e con un oggetto limitato. L’amministrazione, infatti, può imporre al privato di adottare delle misure, ma non al fine di sanare un intervento edilizio, bensì al fine di non incorrere nella inibizione della attività oggetto della SCIA. Per tale ragione è previsto uno sbarramento temporale a seguito del quale l’amministrazione può adottare i medesimi provvedimenti solo motivando in ordine alla ricorrenza dei requisiti per l’annullamento in autotutela (cfr. art. 19, comma 4 l.n. 241/1990).
La norma non si presta dunque a fondare un principio generale di collaborazione dell’amministrazione ai fini della sanatoria degli abusi edilizi.
Per quanto invece riguarda l’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, relativo all’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, la norma presuppone che una istanza in tal senso debba provenire dal privato, il che implicitamente conferma che non sussiste un obbligo dell’amministrazione di prevenire le istanze del privato.
Resta dunque confermato che non sussiste un onere della amministrazione in materia di avviare un contraddittorio procedimentale, stante la vincolatività e la doverosità dell’adozione dell’ordinanza di demolizione in presenza di abusi.
In ordine alla interpretazione dell’art. 31, commi 2 e 3 D.P.R. n. 380/2001, non è richiesta una compiuta indicazione dei parametri catastali idonei a identificare l’area oggetto di acquisizione gratuita, quando essa consista nella semplice area di sedime del manufatto abusivo.
Soltanto quando oggetto dell’acquisizione sia anche un’area ulteriore, come consentito dall’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, sarà necessaria una espressa e motivata indicazione, fermo restando però che tale motivazione non attiene alla ordinanza di demolizione bensì al successivo provvedimento di acquisizione gratuita.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, T.U.E., l’ordine di demolizione viene ingiunto “al proprietario e al responsabile dell’abuso” (…). Tale essendo la premessa considerata dalla norma, il predicato normativo è che la demolizione deve essere ingiunta a entrambi i soggetti, senza che rilevi l’elemento soggettivo del proprietario dell’area, requisito che dalla norma non viene affatto considerato.
E ciò perché per l’ordinanza di demolizione prevale la natura repressiva della situazione abusiva, espressione del potere di governo del territorio, che non coincide però con una natura giuridica sanzionatoria.
In altre parole il fine perseguito dal legislatore, e poi dall’amministrazione procedente, è l’eliminazione degli abusi edilizi in quanto tali, allo scopo di rendere il territorio plasticamente conforme a quanto stabilito dalla legge e dagli strumenti urbanistici. Ciò spiega perché il procedimento amministrativo in questione ha natura vincolata: l’ordine di demolizione è infatti il risultato di un mero accertamento di carattere fattuale.
Solo rispetto al provvedimento di acquisizione gratuita è richiesto l’elemento soggettivo del destinatario, cioè del proprietario.
Il presupposto fattuale del provvedimento di acquisizione gratuita non è la realizzazione del manufatto abusivo ma la sua mancata demolizione a seguito della relativa ingiunzione del Comune.
