Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 23 dicembre 2025, n. 587
Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Procedura di rilascio ordinaria e semplificata – Silenzio assenso – Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di conclusione negativa – Effetti
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in tema di compatibilità dell’istituto generale del preavviso di rigetto e le procedure speciali previste per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti di telecomunicazione, occorre distinguere tra:
a) la procedura semplificata avviata con SCIA, prevista all’articolo 44, comma 3, ultimo periodo, per l’ installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, nella quale si ritiene che il preavviso di rigetto sia ontologicamente incompatibile con l’esiguità del termine, pari a trenta giorni, entro il quale l’amministrazione preposta ad effettuare i controlli sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità è tenuta a comunicare all’istante, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di diniego (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, 2022, n. 122);
b) la procedura ordinaria avviata con istanza di autorizzazione, prevista dall’articolo 44, comma 2 e seguenti, nella quale l’istituto del preavviso di rigetto si applica limitatamente all’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e al divieto di adottare un diniego definitivo sulla base di motivi non prospettati nel preavviso di rigetto, ma non con riferimento all’efficacia sospensiva del termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’articolo 44, comma 10, per la formazione del silenzio assenso di cui al comma 6-bis (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898).
Per evitare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione, l’amministrazione è, dunque, tenuta, entro il predetto termine di sessanta giorni, decorrente dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ad adottare un provvedimento di diniego ovvero un parere negativo da parte dell’amministrazione preposta ad effettuare i controlli sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
Nelle procedure ordinarie avviate con istanza di autorizzazione, in cui è prevista la convocazione della conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 44, comma 7 e seguenti, l’adozione della determinazione di conclusione negativa da parte dell’amministrazione procedente – ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, applicabile alla procedura speciale in oggetto in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 44, comma 9 – “produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis”.
