Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 188

Appalti – Concessioni – CCNL – Soglia retributiva minima – Regione Puglia – Inammissibilità delle questioni – Ambito applicativo limitato alle procedure di evidenza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, come modificata dalla legge regionale n. 39 del 2024, che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora quale criterio per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare negli atti di gara relativi ad appalti pubblici e concessioni regionali.

Il Governo aveva denunciato la violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per la lesione dell’autonomia della contrattazione collettiva, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., ritenendo che la disciplina incidesse su materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte non è entrata nel merito delle censure, rilevando che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alle sole procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti strumentali.