Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8229
Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Motivazioni fondanti illegittime – Revoca – Presupposti – Indennizzo – Affidamento incolpevole – Buona fede
I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi – definiti dall’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 con formule lessicali (volutamente) generiche – consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.
Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente di per sé a supportare l’intero provvedimento, per cui non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l’eventuale illegittimità di tali altre motivazioni non può comunque portare al suo annullamento.
Il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto è legittimo laddove fondato sull’autonomo profilo motivazionale dell’assenza di esito positivo della successiva procedura di gara.
L’indennizzo conseguente a revoca di un atto amministrativo legittimo, ma non più rispondente all’interesse pubblico demandato alla cura dell’amministrazione, non consegue in via diretta e automatica all’atto di revoca, occorrendo altresì che abbia inciso su un affidamento incolpevole del privato, tale non potendosi intendere quello di chi abbia volontariamente dato causa all’atto oggetto di successiva revoca, ovvero abbia tenuto una condotta complessiva non improntata ai canoni della normale diligenza, ovvero al generale dovere di buona fede.
