Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 950

Pianificazione urbanistica – Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Divieto generale e astratto – Inammissibilità – Aree idonee – Art. 20, comma 8, lettera c-quater d.lgs. 199/2021 – Criteri interpretativi

I comuni, in sede di pianificazione territoriale, non possono vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in aree che, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199 del 2021, sono idonee all’installazione di tali impianti, giacché un tale divieto viene a costituire una deroga, introdotta mediante un piano urbanistico comunale, ad una disposizione di legge; sia in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge.

La lettera c-quater dell’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 non può essere intesa nel senso che essa preveda requisiti ulteriori (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) che devono sussistere in tutte le ipotesi previste dalle lettere precedenti, in aggiunta agli specifici requisiti contemplati in ciascuna di esse, affinché le aree siano idonee; va invece intesa come un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.