Tar Sicilia, Catania, sez. V, 11 novembre 2025, n. 3221
Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi istruttoria – Conseguenze del mancato rispetto dei termini – Natura giuridica – Pareri endoprocedimentali – Determinazione finale – Differenze – Accordo urbanistico di cui all’art. 32, l.r. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19 – Natura giuridica – Onere motivazionale rafforzato
Nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, le conseguenze di legge circa il mancato rispetto dei termini (ossia la formazione del silenzio assenso e l’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera c), legge 7 agosto 1990, n. 241) pertengono ai pareri endoprocedimentali. Diversamente, la determinazione finale è adottabile anche dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, in quanto l’amministrazione procedente non perde, alla scadenza, il potere di provvedere, specie ove oggetto della conferenza sia la proposta di un accordo urbanistico, per definizione non coercibile né perfezionabile tramite silenzio-assenso. Pertanto, l’atto finale di esito negativo intervenuto dopo la scadenza dei termini non è per ciò solo illegittimo o inefficace, non dovendosi confondere la decisione finale con i pareri endoprocedimentali.
L’accordo urbanistico di cui all’art. 32, l.r. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19, finalizzato a “facilitare” l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure da prevedere in sede di approvazione dell’accordo, rappresenta una modalità alternativa di esercizio delle competenze amministrative che, pur tenendo conto dell’interesse del “contraente” privato e degli altri interessi coinvolti, deve essere giustificato dal perseguimento dell’interesse pubblico, il quale non solo permea la disciplina, ma costituisce la stessa causa dell’accordo. Quest’ultimo, pertanto, deve recare un “valore urbanistico aggiunto”, che deve essere chiaro ed esplicitato nella motivazione, e non può essere compulsato laddove l’amministrazione ritenga che l’interesse pubblico ad essa demandato sia meglio perseguibile mediante strumenti ordinari.
