Tar Veneto, Venezia, sez. I, 1 settembre 2025, n. 1501

Procedimento amministrativo – Responsabilità della P.A. – Natura giuridica – Configurabilità – Colpevolezza – Onere probatorio

La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale. Pertanto è onere del danneggiato fornire compiuta prova di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito (danno evento e danno conseguenza, nesso di causalità, illegittimità del provvedimento e colpa dell’amministrazione). In particolare quanto al presupposto soggettivo è stato precisato che la responsabilità dell’Amministrazione non può configurarsi in modo automatico dall’annullamento di un provvedimento illegittimo, essendo necessario accertare, oltre al nesso causale tra l’azione amministrativa e il danno lamentato, anche la sussistenza della colpevolezza o del dolo da parte dell’Amministrazione stessa.

L’illegittimità del provvedimento amministrativo, anche laddove acclarata con l’annullamento giurisdizionale, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (quindi, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa. Invece, l’elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenze, omissioni d’attività o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili in ragione dell’interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa. La responsabilità dell’Amministrazione deve quindi essere negata quando l’Amministrazione ha posto in essere un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.