Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. unica, 23 luglio 2025, n. 120
Procedure ad evidenza pubblica – Offerte tecniche – Valutazione – Discrezionalità – Cause di esclusione – Tassatività
La carenza che legittima l’esclusione dalla gara deve consistere nella carenza di un elemento dell’offerta ritenuto essenziale e, come tale suscettibile di dare luogo al cd. aliud pro alio, riferito – a presidio proprio del principio di stretta tassatività delle cause di esclusione – a quelle caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale.
Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
