Tar Piemonte, Torino, sez. III, 25 luglio 2025, n. 1273
Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Limiti di esposizione – Competenza normativa statale – Ordinanze sindacali contingibili e urgenti – Ambito applicativo
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell’art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata, nel modificare l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, ha disposto l’espresso divieto per gli enti locali di incidere, anche in via indiretta, mediante provvedimenti contingibili e urgenti o atti amministrativi puntuali, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36 del 2001.
I Comuni, pertanto, non possono fissare limiti di esposizione differenti da quelli stabiliti dallo Stato (dalla legge n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003), neppure ricorrendo a provvedimenti contingibili e urgenti funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e quindi tali da trasformarsi in misure surrettizie di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato.
Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti è limitato, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, al verificarsi di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”, di talché deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale.
