Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 22 agosto 2025, n. 23713
Pubblico impiego – Contratto a termine – Polizia locale – Assegnazione a compiti di polizia ambientale – Mansionamento – Legittimità – Termine del contratto esaurimento fondi regionali – Non configurabilità di condizione potestativa
L’assegnazione a mansioni di polizia ambientale non integra violazione di legge, in quanto rientra tra le funzioni proprie della polizia locale previste dalla normativa regionale e dal contratto collettivo. È dunque legittima la scelta discrezionale dell’ente di destinare il personale ai diversi compiti istituzionali di presidio del territorio.
È legittimo il termine del contratto fissato con riferimento all’esaurimento dei finanziamenti regionali: tale collegamento costituisce una modalità di determinazione “per relationem” della durata, non una condizione potestativa, ed è giustificato dal carattere eccezionale e temporaneo dell’intervento finanziario, in assenza di prova che il Comune potesse rifinanziare il rapporto con fondi propri.
