Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. unica, 18 luglio 2025, n. 116
Procedimento elettorale – Principi di strumentalità delle forme e di conservazione degli atti – Mere irregolarità – Incompletezze
Nel procedimento elettorale si applica il principio di strumentalità delle forme, secondo cui l’invalidità può essere dichiarata solo in presenza di irregolarità, sostanziali, che compromettano lo scopo dell’atto o pregiudichino le garanzie fondamentali, incidendo sulla libera espressione del voto. Il principio di strumentalità delle forme si integra con il principio di conservazione degli atti, che mira a tutelare la stabilità del risultato elettorale, data la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti. Pertanto, la giurisprudenza ha specificato ad esempio che l’omessa indicazione nei verbali di sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei candidati costituisce una mera irregolarità, qualora tali dati possano essere ricostruiti attraverso la documentazione allegata, come le tabelle di scrutinio. Inoltre, le incompletezze nella compilazione dei verbali non costituiscono prova sufficiente che sia stata alterata la volontà espressa dal corpo elettorale. Nello stesso senso, le tabelle di scrutinio valgono a supplire alle incompletezze dei verbali di sezione, secondo i poteri riconosciuti all’Ufficio Centrale Elettorale; le tabelle di scrutinio prevalgono rispetto ai verbali di sezione, stante il valore meramente certificatorio che questi ultimi assumono e le irregolarità di verbalizzazione non sono di per sé rilevanti per inficiare il risultato elettorale se i dati sono desumibili da tali tabelle.
