Tar Campania, Salerno, sez. I, 25 luglio 2025, n. 1380

Procedure paesaggistiche – Accertamento di compatibilità paesaggistica – Competenze – Normativa regionale campana – Provvedimenti sanzionatori

Nell’ambito delle procedure paesaggistiche (sia ordinarie che semplificate) che si inseriscono nel procedimento gestito dall’ente locale, il ruolo della Soprintendenza è di co-decisione, i.e. espressione di una vera e propria “cogestione attiva” del vincolo ed in via generale ha ad oggetto l’apprezzamento di merito correlato alla tutela del valore paesaggistico.

L’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica è il dirigente comunale competente e la sua determinazione deve essere preceduta dalla acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza.

Ai sensi della normativa regionale campana, il parere della Commissione edilizia comunale integrata, che parimenti si iscrive nella sequenza istruttoria come mero atto endoprocedimentale, è obbligatorio ma non vincolante e riguarda la stretta materia dei beni ambientali.

Una volta scaduto il termine per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza, è pacifico che resti in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere/dovere di provvedere, motivatamente e autonomamente.

Ne discende che ugualmente competente ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 167 d.lgs. 42/2004 è il Comune che, al pari della Soprintendenza, è titolare di un potere di cogestione del vincolo paesaggistico e, quindi, esercitabile solo ai fini della tutela del paesaggio, distinguendosi dal potere sanzionatorio spettante, invece, in via esclusiva al Comune ai sensi di una delle previsioni di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 per motivi edilizi.