Consiglio di Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263
Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincoli ambientali e paesaggistici – Interventi legittimi – Accertamento di conformità urbanistica – Competenza
L’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 consente in casi eccezionali la sanatoria ex post degli abusi “minori” nelle zone sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico e attiene ad opere che, oltre a non prevedere aumenti di volume o di superficie, rientrino comunque nelle categorie dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non è sostenibile, sul piano logico, prima ancora che giuridico, che la realizzazione di un fabbricato in cemento armato sia priva di impatto sul piano paesaggistico e integri un abuso minore suscettibile di sanatoria in via postuma.
L’ufficio comunale competente all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica è lo sportello unico dell’edilizia (SUE), anche qualora l’atto richiesto afferisca ad un intervento edilizio inerente ad una attività di impresa. Viceversa, le competenze dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) attengono alla fase del rilascio o del diniego dell’autorizzazione commerciale.